In Italia, gli unici operatori autorizzati a concedere il credito al consumo sono le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli appositi registri. La principale differenza tra le due categorie sta nel fatto che questi ultimi non hanno la facoltà di raccogliere depositi; per il resto, possono concedere il credito al consumo come finanziamento in tutte le sue forme. Il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 385 del primo settembre 1993) prevede, agli articoli 106 e 107, che gli operatori del credito al consumo debbano iscriversi negli appositi elenchi generale e speciale. Al gennaio 2009, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco ex articolo 106 erano 1682; l'elenco è tenuto dalla Banca d'Italia, aperto al pubblico e liberamente consultabile.
Il credito personale è concesso in via primaria da banche e società di stampo bancario, mentre le società di tipo industriale sono attive sul fronte del credito finalizzato. La normativa attualmente vigente sancisce che anche i soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi in Italia possono concedere il credito al consumo, ma soltanto sotto forma di dilazione del prezzo. In ogni caso, gli operatori sono tenuti a rispettare dei precisi obblighi di trasparenza e tutela dei consumatori, sanciti tanto dalla normativa europea quanto da quella italiana. Le banche e gli intermediari devono così fornire precise informazioni al cliente, rispettarne la privacy ed evitare di inserire nei contratti qualsivoglia clausola vessatoria; gli operatori del credito non possono in alcun caso chiedere tassi di interesse superiori alla soglia di usura, né tanto meno spese extra che non siano previste in fase contrattuale.