Vista la crescente importanza del credito al consumo nell'economia internazionale, l'Unione Europea ha recentemente emanato una direttiva destinata a uniformarne la normativa all'interno dei vari Stati membri. La direttiva 48 del 23 aprile 2008, che abroga la precedente 102 del 1987, stabilisce anzitutto gli obblighi informativi che le banche e gli istituti finanziari devono fornire ai loro clienti attuali e potenziali, tanto in fase di stipula del contratto quanto nelle comunicazioni pubblicitarie e promozionali. I tassi debitore, l'importo del credito, la durata del contratto: questi e altri dati devono essere riportati in qualsiasi documento in forma chiara, concisa e ben evidenziata. Non solo: l'ente finanziario deve anche mostrare queste informazioni in modo tale che le varie offerte risultino facilmente confrontabili, favorendo così una reale applicazione del regime della corretta concorrenza. In secondo luogo, la direttiva garantisce la possibilità di recedere dal contratto di credito al consumo entro due settimane dalla firma, senza bisogno di presentare motivazione o pagare penale alcuna, previo rimborso del finanziamento e pagamento degli interessi dovuti. Ad ulteriore tutela dei debitori, questa direttiva consente l'estinzione anticipata del finanziamento; in tal caso, il cliente dovrà restituire l'importo residuo dovuto, pagando gli interessi secondo quanto fissato nel contratto, e corrispondendo in aggiunta un indennizzo che sia equo ed oggettivamente giustificato. La direttiva europea sul credito al consumo si applicherà a tutti i prestiti di importo compreso tra i 200 e i 75mila euro e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro due anni dall'emanazione, vale a dire entro la primavera del 2010.