Il contratto di credito al consumo regola l'erogazione di finanziamenti a privati, nell'ambito dell'esercizio di un'attività commerciale, per fini diversi da quelli professionali. È stato introdotto in Italia dalla legge comunitaria 142 del 12 febbraio 1992, che ricomprende fattispecie anche molto diverse tra loro. Si intendono come contratti di credito al consumo, ad esempio, quello relativo alla cessione del quinto dello stipendio e il credito su pegno. I contratti di credito al consumo sono contratti di durata (che vincolano, cioè, le parti contraenti per un periodo di tempo ben determinato) e, per avere efficacia, devono essere conclusi per scritto e siglati da ambedue le parti. Il consumatore deve ricevere copia del contratto, che deve contenere in ogni caso una serie di dati essenziali, quali l'importo finanziato e le modalità di rimborso, il tasso annuo nominale (Tan) e il tasso annuo effettivo globale (Taeg), le garanzie e le assicurazioni richieste dall'ente di credito, la cadenza e l'ammontare di ciascuna rata. Può mancare l'indicazione del Taeg soltanto quando è prevista l'apertura di un conto corrente e non siano connessi all'utilizzo di una carta di credito; in tutti gli altri casi, l'assenza del Taeg non implica la nullità dell'atto, ma rimanda implicitamente al tasso di interesse minimo dei buoni del tesoro trentennali emessi nei 12 mesi precedenti alla stipula del contratto. I contratti di credito al consumo devono indicare espressamente tutti i casi nei quali sia prevista la corresponsione di pagamenti extra, che possono essere richiesti dal creditore esclusivamente nei tempi e nei modi così previsti. I contratti di credito finalizzato devono inoltre indicare la destinazione del capitale richiesto, sia esso un bene o un servizio.